Come risaputo nel nostro ordinamento non esiste legge che tuteli le famiglie di fatto, o si sceglie il matrimonio con diritti e doveri reciproci e relative conseguenze previste per legge, oppure si sceglie la convivenza, consci del fatto che i rapporti tra conviventi non trovano disciplina, se non per i figli che hanno identica tutela dei figli nati in costanza di matrimonio. Quello che invece non è molto noto, è che, per ovviare a questo “buco legislativo”, da poco tempo è stata prevista per le coppie di fatto, la possibilità di stipulare contratti di convivenza. Accordi scritti con i quali la “coppia di fatto” potrà definire anche nel dettaglio il proprio assetto patrimoniale, accordi volti a regolamentare i rapporti economici tra le parti, sia durante la convivenza, sia nell’eventualità che la stessa termini, evitando fastidi e discussioni che spesso seguono questi delicati momenti. Si può decidere sulle spese familiari, sull’utilizzo della casa comune, il mantenimento e l’istruzione dei figli in caso di rottura della relazione.
E’ prevista inoltre la possibilità di scelta del cosiddetto “testamento biologico”, è possibile sottoscrivere delle disposizioni che riguardano l’obbligo di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica, e nella sopravvenuta incapacità di intendere e volere, nominare il convivente quale amministratore di sostegno affiche possa prendere decisioni importanti sulle disposizioni di “fine vita”, come il rifiuto dell’accanimento terapeutico, la donazione di organi. Può essere inoltre indicata la volontà di applicare la limitazione o l’arresto delle terapie, oppure l’ordine che il paziente non deve essere rianimato. I contratti di convivenza possono essere stipulati in qualsiasi momento della convivenza. Essi segnano un passo avanti nel diritto, tenuto conto che i conviventi erano fino ad ora esclusi dalle decisioni riguardanti le infermità e i fine vita del convivente.