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I permessi di paternità sono validi anche se la mamma è casalinga

Sul tema in oggetto, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 17/2022 ha sancito il seguente principio: «L’articolo 40, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, laddove prevede che i periodi di riposo di cui al precedente articolo 39, sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente del minore di anni uno, “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente“, intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare, senza che sia necessario, a tal fine, che ella sia impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato, ovvero sia affetta da infermità».

In altre parole, nella fattispecie che la madre sia casalinga, non può precludere che il marito (lavoratore dipendente) possa esercitare il proprio diritto a periodi di riposo connessi alla sua figura di padre. In questo senso, il lavoro dipendente e quello domestico si equiparano. Questo permette a entrambi i genitori, di esercitare in modalità paritetica i doveri di educazione, mantenimento e istruzione del figlio. Vale lo stesso per i diritti connessi alla responsabilità genitoriale.